Sez. 2, Sentenza n. 1571 del 08/05/1969 (Rv. 340465 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
In tema di liquidazione delle spese ed onorari di procuratore ed avvocato, il ricorso per Cassazione per asserita violazione della tariffa e inammissibile se non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate della tariffa professionale. (Conf. 1565-69, mass. N. 340451 3271-68, mass. N.336238 1962-67, mass. N. 328944).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 15, Legge 20/06/1960, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)