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Sez. 3, Sentenza n. 1962 del 25/07/1967 (Rv. 328944 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - DIFETTO DI SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DI INDICAZIONE DELLE SINGOLE VOCI VIOLATE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328944-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - DIFETTO DI SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DI INDICAZIONE DELLE SINGOLE VOCI VIOLATE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE - INAMMISSIBILITA.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari di procuratore e di avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, a sensi dell'art 366, n 4, cod proc civ, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate dalla tariffa professionale. (Cfr 1325'63; 1354'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)