Sez. U, Sentenza n. 23891 del 25/11/2010 (Rv. 615212 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Sentenza emessa in grado d'appello o in un unico grado da un giudice speciale - Affermazione della giurisdizione - Ricorribilità per cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso sentenza non definitiva d'appello della Corte dei Conti in sede giurisdizionale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado da un giudice speciale, possono essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso solo nell'ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione ed abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti in sede giurisdizionale che, in un giudizio di responsabilità contabile, aveva rigettato, con sentenza non definitiva, i motivi di appello relativi al difetto di giurisdizione, disponendo il prosieguo del giudizio nel merito)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)