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Sez. U, Sentenza n. 2575 del 22/02/2012 (Rv. 621540 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Sentenza emessa in grado d'appello dal giudice speciale - Ricorribilità per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Condizioni - Definizione almeno parziale del giudizio "a quo" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621540-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza emessa in grado d'appello da un giudice speciale può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso, solo nell'ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione ed abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti che, in un giudizio di responsabilità per danno erariale, aveva rigettato i motivi di appello relativi a questioni pregiudiziali e preliminari di merito attinenti alla giurisdizione, alla carenza di legittimazione passiva ed alla prescrizione dell'azione, disponendo il prosieguo della causa ex art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)