Sez. 5, Sentenza n. 29585 del 14/05/2014 Ud. (dep. 07/07/2014) Rv. 260491 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Responsabilità dell'institore - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
La responsabilità dell'institore per gli atti di bancarotta patrimoniale e documentale posti in essere durante la gestione affidatagli è subordinata alla sola condizione che l'imprenditore da cui egli abbia ricevuto la preposizione sia dichiarato fallito, non essendo invece necessario anche il fallimento personale dello stesso institore, atteso il disposto di cui all'art. 227 legge fall. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pronunciata nei confronti dell'institore nonostante la revoca del fallimento dichiarato a carico di quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 227
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)