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Sez. 5, Sentenza n. 33243 del 09/02/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264952 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Bancarotta documentale - Documentazione nella disponibilità di institore - Responsabilità dell'amministratore - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264952-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore non è esclusa per essere stata la documentazione contabile nella disponibilità di un institore, atteso che la responsabilità di questi si aggiunge a quella del primo, assumendo entrambi nell'ambito della impresa una posizione di garanzia rispetto alla corretta tenuta delle scritture contabili.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 227, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2094, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)