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Sez. L, Sentenza n. 10750 del 02/12/1996 (Rv. 500983 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda - Decorrenza - Previsione ex art. 4 D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 - Riconoscimento della causa di servizio anteriore al suddetto decreto ma posteriore alla legge n. 564 del 1981 - Esclusione - Decorrenza dalla data di pubblicazione del D.M. sulla G.U. - Necessità.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500983-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

L'unico provvedimento che ha regolato il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo per i ferrovieri è stato il D.M. 2 luglio 1983 che, all'art. 4, ha previsto che la relativa istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla conoscenza del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione all'integrità fisica; nessun termine in tal senso era previsto dalla legge 6 ottobre 1981 n. 564 che, introducendo per la prima volta il beneficio fissava altresì un termine semestrale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge esclusivamente al fine di estendere il beneficio stesso alle infermità pregresse (purché non anteriori al 30 giugno 1956). Ne consegue che, ove il riconoscimento della causa di servizio sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge 6 ottobre 1981 n. 564, ma anteriormente al D.M. 2 luglio 1983, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equo indennizzo va calcolato a decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto D.M. sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti normativi: Legge 06/10/1981 num. 564, DM Trasporti 02/07/1983

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)