Sez. L, Sentenza n. 8859 del 10/09/1997 (Rv. 507773 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Domanda amministrativa entro il termine di sei mesi dal riconoscimento della causa di servizio - Necessità - Accertamento giudiziale della causa di servizio - Onere di successiva domanda amministrativa per la liquidazione dell'equo indennizzo - Permanenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
La domanda giudiziale proposta, dopo la trasformazione in senso privatistico dell'ente, dal dipendente delle Ferrovie dello Stato per ottenere la concessione dell'equo indennizzo in relazione a infermità o lesione conseguente a causa di servizio, deve esser preceduta dalla domanda amministrativa entro il termine di sei mesi dalla conoscenza dell'intervenuto riconoscimento della causa di servizio, senza che ad escludere l'onere di siffatta domanda, espressamente previsto dall'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 (recante norme di attuazione dell'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564) rilevi che la dipendenza da causa di servizio sia stata riconosciuta in sede giudiziaria, costituendo principio basilare in materia di prestazioni sia pur latamente previdenziali, quale quella avente ad oggetto l'equo indennizzo, l'impossibilità della loro erogazione in mancanza di precedente domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 CORTE COST., Legge 06/06/1981 num. 564, DM Trasporti 02/07/1983 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)