Sez. 2, Sentenza n. 2626 del 26/04/1984 (Rv. 434637 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ELEMENTI DELLO APPALTO E DELLA VENDITA COMMISTI IN UN NEGOZIO GIURIDICO COMPLESSO - ACCERTAMENTO DELLA ESATTA NATURA GIURIDICA DEL NEGOZIO STESSO - CRITERI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ELEMENTI DELLO APPALTO E DELLA VENDITA COMMISTI IN UN NEGOZIO GIURIDICO COMPLESSO - ACCERTAMENTO DELLA ESATTA NATURA GIURIDICA DEL NEGOZIO STESSO - CRITERI.*
Per stabilire l'esatta natura giuridica di un negozio giuridico complesso nel quale siano commisti e combinati elementi dello appalto ed elementi della vendita, occorre seguire il criterio della prevalenza fra le prestazioni pattuite, ed il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto, in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirla. Il fattore decisivo per stabilire tale prevalenza è dato dall'interesse che ha mosso le parti, avendosi una vendita se esse abbiano avuto fondamentalmente interesse a scambiarsi un bene in natura contro una somma di danaro, e solo per ragioni contingenti il venditore si sia adattato a ricevere una parte del corrispettivo sotto Forma del compimento di un Opus, mentre deve ravvisarsi un appalto se l'interesse originario e fondamentale delle parti sia stato quello di compiere e, rispettivamente, ricevere un'opera, anche se il corrispettivo sia stato integrato con un bene in natura, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto sottratto al Sindacato di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (nella specie, in un contratto avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile verso il corrispettivo costituito in parte dal pagamento di una somma di danaro ed in parte dalla costruzione di una strada da parte dell'acquirente, i giudici del merito avevano ritenuto predominante, in base alla valutazione del rispettivo interesse delle parti, il carattere traslativo del contratto, con conseguente assoggettamento dello stesso alla disciplina della vendita, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 1667 cod. civ. e del relativo termine di prescrizione. La S.C., premesso il principio di cui in massima, ha ritenuto incensurabile tale statuizione). (V 2283/68, mass n 334567; (V 1527/66, mass n 323039).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)