diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1726 del 26/01/2007 (Rv. 595667 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Fornitura di beni prodotti con materie prime cedute dal destinatario - Distinzione tra appalto e compravendita - Criteri - Natura dell'attività svolta dal fornitore - Fattispecie in tema IVA.
Stato
decisa il 2007-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595667-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)

Ai fini della distinzione tra appalto e compravendita, nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto la fornitura di beni prodotti con materiali ceduti dallo stesso destinatario della prestazione, il criterio fondamentale è costituito dalla natura dell'attività espletata dal fornitore, nel senso che il contratto è qualificabile come compravendita qualora detta attività consista nella trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, non necessariamente destinati ad essere riacquistati dall'originario cedente, e come appalto nel caso in cui essa consista invece nell'adattamento delle medesime materie alle specifiche esigenze del destinatario, sì da potersi considerare i prodotti come il risultato voluto ed effettivo della prestazione di un "facere". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune da censura la sentenza impugnata, che, in materia di IVA, aveva qualificato come compravendita l'attività volta alla trasformazione di pellame fornito dal potenziale acquirente del prodotto finito, ritenendola pertanto soggetta alla sospensione d'imposta prevista per le cessioni all'esportazione dall'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non essendo stato provato, tra l'altro, che il corrispettivo pattuito fosse sensibilmente inferiore a quello pagato per la cessione dei materiali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)