Sez. 5, Sentenza n. 5376 del 04/04/2012 (Rv. 622214 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori iscritti in epoca antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993 - Disciplina impositiva applicabile - Criteri - Determinazione del rendimento netto della gestione del capitale accantonato.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette all'aliquota del 12, 50% di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, (e non al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma primo, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), solo con riferimento gli importi che, maturati entro il 31 dicembre 2000, provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale accantonato, il quale si determina sulla base degli investimenti concretamente effettuati dal fondo sul mercato secondo le norme contrattuali via via applicabili, dei risultati conseguiti, delle eventuali plusvalenze realizzate e delle assegnazioni di queste alle singole posizioni individuali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)