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Sez. 5, Sentenza n. 2600 del 10/02/2016 (Rv. 638913 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Fondo di previdenza complementare aziendale - Meccanismo impositivo di cui alla l. n. 482 del 1985 - Regime - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638913-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

In tema di fondi previdenziali integrativi (nella specie, il fondo Fondenel/P.I.A.), le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette all'aliquota del 12, 50 per cento di cui all'art. 6 della l. n. 482 del 1985 (e non al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986) solo con riferimento agli importi che, maturati entro il 31 dicembre 2000, provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale accantonato, da intendersi come rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)