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Sez. 1, Sentenza n. 3757 del 22/06/1985 (Rv. 441345 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - DIFFERENZE CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441345-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - DIFFERENZE CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA.*

Mentre l'accoglimento dell'Azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore istante di aggredire con esecuzione individuale la cosa che ne costituisce oggetto, l'accoglimento della revocatoria fallimentare comporta la restituzione del bene medesimo alla amministrazione del fallimento, tenuto conto che essa si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori. (V 746/72, mass n 356899).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)