Sez. 1, Sentenza n. 746 del 15/03/1972 (Rv. 356899 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - EFFETTO RECUPERATORIO DEL BENE - AMBITO - FRUTTI DEL BENE - INCLUSIONE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - EFFETTO RECUPERATORIO DEL BENE - AMBITO - FRUTTI DEL BENE - INCLUSIONE - LIMITI.*
L'Azione revocatoria fallimentare - al pari dell'Azione revocatoria ordinaria - assolve la funzione di attuare la difesa dei creditori contro gli Atti compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni, tendendo a reintegrare la garanzia patrimoniale, mediante la dichiarazione di inefficacia degli Atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere dal debitore. Essa non e, quindi, una Azione di nullita o di annullamento o di risoluzione, giacche l'atto revocato resta pienamente valido ed efficace fra le parti, anche se e dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori nei limiti del pregiudizio da essi sofferto per effetto dell'atto dispositivo. Tuttavia, inserendosi essa nella procedura esecutiva concorsuale, il suo accoglimento comporta la reale restituzione al fallimento del bene oggetto del negozio revocato, come effetto della vis esecutiva propria della procedura fallimentare, con la conseguenza che, attuandosi dal momento della dichiarazione del fallimento l'avocazione del medesimo bene alla massa fallimentare, dallo stesso momento i frutti, al pari del bene che li ha prodotti, sono soggetti alla Azione esecutiva concorsuale e debbono essere restituiti al fallimento. (V 2105'70, mass n 348224; 2121'67, mass n 329249; 841'59).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)