Sez. L, Sentenza n. 14129 del 01/10/2002 (Rv. 557732 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA | Incompatibilità della nuova legge con quella precedente - Nozione - Abolizione da parte della nuova legge esclusivamente della "ratio" della legge precedente - Abrogazione tacita di quest'ultima - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in materia di integrazione al minimo delle pensioni.
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA
L'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della " ratio legis" della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata.(In applicazione del sopraesposto principio, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ritenendo che non potesse considerarsi implicitamente abrogato l'art. 6, comma terzo, ultimo periodo, del decreto legge n.463 del 1983, per effetto dell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 140 del 1985).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4 com. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)