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Sez. L, Sentenza n. 10276 del 16/10/1998 (Rv. 519786 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Titolarità di pensione diretta ed ai superstiti a carico della stessa gestione - Integrazione al trattamento minimo - Esclusione del cumulo - Integrazione sulla sola pensione di reversibilità ove costituita con non meno di 781 settimane di contribuzione.
Stato
decisa il 1998-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519786-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ

Dalla perdurante vigenza dell'art. 6, comma terzo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertita in legge 11 novembre 1983, n. 638, che stabilisce, in caso di cumulo tra più pensioni, i criteri per l'individuazione di quella da integrare al trattamento minimo - e la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla sentenza n. 18 del 1998 della Corte costituzionale - consegue che nell'ipotesi di titolarità di pensione diretta ed ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione di reversibilità, e non già su quella diretta, ove la prima risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)