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Sez. 2, Sentenza n. 1257 del 26/05/1962 (Rv. 252042 - 01)

DIRITTI REALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - TRASFERIMENTO IN LUOGO DIVERSO - SU INIZIATIVA UNILATERALE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1962-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252042-01

DIRITTI REALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - TRASFERIMENTO IN LUOGO DIVERSO - SU INIZIATIVA UNILATERALE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI.*

Qualora il cambiamento, da parte del proprietario del fondo dominante, del luogo di Esercizio di una servitu, sia stato fatto senza una preventiva autorizzazione del proprietario del fondo servente, il giudice, se ritenga che non si riscontrino le condizioni volute dalla legge - cioe del notevole miglioramento del fondo dominante senza danno del fondo servente - deve dichiarare illegittimo il cambiamento ed ordinare la restituzione delle cose in pristinum; che, se invece ritiene il cambiamento rientrante nella previsione del codice lo deve dichiarare legittimo con la sua sentenza. (Conf 3327/55, 2024/41, 3614/35).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)