Sez. 2, Sentenza n. 1663 del 16/02/1988 (Rv. 457687 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - CONDIZIONI.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 1068, comma terzo, cod. civ., il cambiamento di luogo per l'Esercizio della servitù richiede cumulativamente la prova che il cambiamento riesca per il proprietario del fondo dominante di notevole vantaggio e che lo stesso non rechi danno al fondo servente, senza che per la natura stessa del detto requisito negativo dell'inesistenza del danno, sia consentita alcuna valutazione comparativa con i vantaggi per il fondo dominante, dovendosi escludere ogni aggravamento della situazione del fondo servente. (V 92/76, mass n 378716; (V 4113/74, mass n 372740; (V 1257/62, mass n 252042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)