Sez. 2, Sentenza n. 8827 del 18/06/2002 (Rv. 555148 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE | Vendita di immobile costruito in violazione delle norme edilizie - Inadempimento - Configurabilità - Successiva sanatoria edilizia - Irrilevanza nei rapporti privatistici.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE
L'eventuale sanatoria edilizia ottenuta in relazione ad un immobile costruito in violazione delle norme edilizie ed in contrasto con gli obblighi assunti in un contratto di compravendita inerisce solo al rapporto tra la P.A. e il privato costruttore, ed ha soltanto l'effetto di consentire la conservazione dell'opera costruita abusivamente e di sottrarre l'autore della violazione alle sanzioni a questa conseguenti, ma non fa venir meno la contrarietà della costruzione alle norme che regolano i rapporti tra privati secondo la disciplina del codice civile e non comprime in alcun modo i diritti dei privati direttamente pregiudicati dall'attività oggetto della sanatoria.
Riferimenti normativi: Legge 27/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)