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Sez. 2, Sentenza n. 8486 del 06/08/1999 (Rv. 529219 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - IN GENERE | Opere illegittime - Provvedimenti di condono - Facoltà dei condomini di chiedere la eliminazione delle opere pur in presenza di tale provvedimento - Configurabilità - Questione di legittimità costituzionale per sospetto contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529219-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - IN GENERE

In caso di realizzazione di opere illegittime da parte del singolo condomino su cose di sua proprietà esclusiva, l'eventuale provvedimento di condono di cui all'art. 31 della legge n. 47 del 1985, essendo diretto alla sola regolamentazione dei rapporti tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica, non può comprimere i diritti soggettivi dei privati, nella specie, i condomini, cui è, pertanto, consentito chiedere la riduzione in pristino. Nè la citata normativa sul condono edilizio si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione sotto il profilo della mancata previsione della efficacia di esso anche nei rapporti privatistici, avuto riguardo alla palese differenza che presenta la situazione pubblicistica disciplinata dall'istituto in questione rispetto a quella riguardante i rapporti tra privati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1371, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)