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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 27 maggio 1982, causa 227/81

Decisione
decisa il 1982-05-27
ECLI
ECLI:EU:C:1982:209

Epigrafe

Nel procedimento 227/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 dell Trattato CEE, dalla Sezione sociale della Cour de cassation francese, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Francis Aubin e 1. Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), 2. Association pour l'emploi dans les industries et le commerce des Yvelines (ASSEDIC), domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità, ed in ispecie delle disposizioni in materia di disoccupazione, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni delle parti, presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Il sig. Aubin, cittadino francese, lavorava in Parigi alle dipendenze di un'impresa belga quando, nel settembre 1970, il suo datore di lavoro gli proponeva un posto a Bruxelles. L'Aubin decideva allora di stabilirsi con la famiglia nel Belgio.
paragrafo 2
Nel dicembre 1972, l'Aubin cambiava datore di lavoro e tornava a lavorare in Francia, nei dintorni di Parigi, pur mantenendo in via provvisoria la propria residenza nel Belgio.
paragrafo 3
Licenziato per motivi economici il 25 febbraio 1975, l'Aubin che ha regolarmente versato in Francia i contributi per le assicurazioni contro la disoccupazione, si informava sulla prassi da seguire per far valere i suoi diritti.
paragrafo 4
Con lettera 12 marzo 1975, l'Inspecteur du travail du département des Yvelines segnalava all'Aubin che egli doveva iscriversi nelle liste di collocamento nel luogo di sua residenza nel Belgio e che le prestazioni di disoccupazione gli sarebbero state versate dagli uffici belgi secondo le modalità stabilite dai regolamenti del Consiglio nn. 1408/71 e 574/72.
paragrafo 5
Seguendo questi suggerimenti, l'Aubin si metteva a disposizione degli uffici di collocamento belgi e chiedeva all'amministrazione francese di rilasciargli i formulari necessari all'applicazione del regolamento n. 1408/71, i cui modelli sono stati fissati con la decisione della Commissione 1o ottobre 1972, n. 72 (GU L 261, pag. 1). Gli uffici di collocamento francesi rifiutavano tuttavia di trasmettere taluni documenti destinati, a loro parere, a regolare situazioni giuridiche diverse da quella dell'interessato.
paragrafo 6
In ogni caso, l'Office national de l'emploi belga comunicava all'Aubin, con provvedimento notificatogli l'8 agosto 1975, ch'egli non poteva fruire delle prestazioni di disoccupazione in quanto non era in possesso dei requisiti di cui al regio decreto belga 20 dicembre 1963, relativo all'occupazione ed alla disoccupazione, non avendo, in particolare, esercitato attività subordinata nel Belgio in ragione di almeno una giornata nei 18 mesi precedenti il licenziamento.
paragrafo 7
L'Aubin non impugnava nel Belgio tale provvedimento. Egli chiedeva il versamento delle prestazioni di disoccupazione in Francia all'Association pour l'emploi dans les industries et le commerce (ASSEDIC) du département des Yvelines, la quale basandosi sull'art. 1 del regolamento allegato alla Convenzione collettiva 31 dicembre 1958, respingeva la domanda in quanto il richiedente non risultava iscritto in Francia nelle liste di collocamento.
paragrafo 8
Nonostante i successivi interventi dell'interessato, che cercava uno sbocco ad una situazione inestricabile, gli uffici francesi si limitavano a dichiarare che gli uffici belgi interpretavano diversamente i testi comunitari relativi ai lavoratori migranti in stato di disoccupazione.
paragrafo 9
Il 1o ottobre 1976, l'Aubin eleggeva domicilio nei dintorni di Parigi dove trovava un nuovo lavoro.
paragrafo 10
Egli citava in giudizio l'UNEDIC (Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) e l'ASSEDIC du département des Yvelines (Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) per il pagamento delle prestazioni di disoccupazione dovutegli in forza della legislazione francese, dal 25 febbraio 1975 al 30 settembre 1976, dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi che, con sentenza 1o giugno 1978, dichiarava la domanda irricevibile nei confronti dell' UNEDIC ed infondata nei riguardi di entrambe le convenute.
paragrafo 11
L'Aubin impugnava tale sentenza in appello, indi in cassazione. Con sentenza 7 luglio 1981, la Sezione sociale della Cour de cassation decideva di sottoporre a questa Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
paragrafo 12
«1) Se un cittadino francese, il quale lavorava in Francia fino al licenziamento, non era ivi iscritto come disoccupato e risiedeva nel Belgio, dove aveva chiesto tale iscrizione, avesse diritto, secondo la normativa comunitaria, al versamento delle prestazioni di disoccupazione da parte dell'ente previdenziale competente dello Stato belga, ovvero potesse pretenderle anche dall'ente previdenziale dello Stato francese. 2) Se il fatto dell'iscrizione come disoccupato nel Belgio sia tale da far ritenere soddisfatta la condizione, posta dalla normativa francese, dell'iscrizione come tale, in Francia, presso l'Agence nationale pour l'emploi.»
paragrafo 13
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 3 agosto 1981.
paragrafo 14
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Stato della Corte delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte il sig. Francis Aubin, ricorrente, rappresentato dall'aw. Claire Waquet, patrocinante dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di cassazione, e dall'aw. Cathérine Veron-Clavière, del foro di Parigi, l'UNEDIC e l'ASSEDIC, resistenti, rappresentate dall'aw. Christian Bouliez, patrocinante dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di cassazione, il Governo francese, rappresentato dalla sig.ra Maryse Aulagnon, membro del Comitato interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea, in qualità di agente, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Jean Amphoux, in qualità di agente, assistito dall'aw. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 16
Con ordinanza 3 febbraio 1982, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione

paragrafo 1
Secondo il ricorrente, sig. Aubin, la soluzione alla prima questione si trova facilmente nell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 1408/71, in forza del quale «il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro». Questo principio generale trova conferma nell'art. 67 del regolamento n. 1408/71, che subordina l'applicazione dei nn. 1 e 2 di tale articolo alla «condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo periodi di assicurazione o periodi di occupazione secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni».
paragrafo 2
Non rientrando in nessuma delle eccezioni di cui agli artt. 14-17 del regolamento n. 1408/71, il ricorrente sostiene pertanto che sono gli uffici dello Stato membro dell'ultima occupazione — nel presente caso gli uffici francesi — ad esser competenti per il versamento delle prestazioni di disoccupazione.
paragrafo 3
L'Aubin ricorda che la discussione svoltasi in seno all'amministrazione francese ed agli enti belgi si è concentrata sull'art. 71, n. 1, lett. B), del regolamento n. 1408/71, ciascuno dei due Stati interessati assumendo che il caso dell'Aubin rientrava nell'applicazione della suddetta disposizione da essi diversamente interpretata. Il relativo testo ha il seguente tenore:
paragrafo 4
«Il disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territotio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni: ... i) Un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente; ii) Un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'art. 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell'art. 69, le prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo».
paragrafo 5
Gli enti francesi interpellati dal ricorrente hanno deciso che, in quanto l'interessato risiedeva nel Belgio ed aveva lavorato in Francia, lo Stato competente per il versamento delle prestazioni di disoccupazione era necessariamente il Belgio. Orbene, secondo il ricorrente, l'art. 71, n. 1, leu. b), ii), non enuncia un obbligo, bensì una semplice possibilità di deroga alla norma generale di cui all'art. 13. Contemplando il trasferimento dell'onere della prestazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato di residenza, l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), riserva ai lavoratori il cui Stato d'elezione non è quello in cui essi hanno occupato il loro ultimo posto la possibilità di ottenere le prestazioni di disoccupazione nello Stato in cui essi dimorano, a condizione tuttavia ch'essi manifestino espressamente il desiderio di ritornare in tale Stato d'elezione e di sottoporsi alla sua giurisdizione. Il ricorrente sostiene cionondimeno che, qualora il lavoratore subordinato non chieda di fruire dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), questa disposizione non può essergli opposta dallo Stato dell'ultima occupazione in cui egli pretende, in conformità ai principi generali, il versamento delle prestazioni di disoccupazione.
paragrafo 6
L'Aubin si richiama alla sentenza Di Paolo (causa 76/76, Race. 1977, pag. 315) nella quale la Corte, dopo aver affermato che l'eccezione di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71 doveva interpretarsi in senso restrittivo, ha dichiarato che la nozione di residenza di cui si parla in tale disposizione va intesa nel senso che «non appena il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume che egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato». Dalla sentenza Di Paolo risulta che tale presunzione può venire a cadere solo qualora sia dimostrato che, nello Stato dichiarato come lo Stato di residenza, il lavoratore conserva il centro principale dei suoi interessi. La Corte prende in considerazione «la durata e continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze del caso» (sentenza Di Paolo, punto 22 della motivazione).
paragrafo 7
Orbene, dai fatti non controversi della causa, risulta che il centro principale degli interessi dell'Aubin è in Francia. I motivi che hanno indotto il ricorrente a «spostarsi» nel Belgio erano puramente congiunturali, in quanto legati ad una promozione proposta dal datore di lavoro belga. L'Aubin ha chiaramente manifestato l'intenzione di mantenere il centro dei propri interessi in Francia quando ha perso il suo posto nel Belgio, indi quando, nel febbraio 1975, è stato licenziato. Il ricorrente tiene a sottolineare che l'iscrizione all'Office national de l'emploi belga costituiva una semplice pratica amministrativa necessaria, stando alle informazioni raccolte presso gli uffici di collocamento francesi, per la riscossione delle prestazioni di disoccupazione; non si può vedere in questa pratica il desiderio del ricorrente di «ritornare» nel Belgio e di trovarvi un'occupazione.
paragrafo 8
In considerazione di quanto precede, il ricorrente sostiene che egli poteva pretendere dagli uffici di collocamento dello Stato francese — Stato della sua ultima occupazione — il pagamento delle prestazioni di disoccupazione.
paragrafo 9
Questa interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), è d'altronde la sola compatibile col principio della libera circolazione di cui all'art. 51 del Trattato. Il ricorrente soggiunge, in base alle sentenze Petroni (causa 24/75, Racc. 1975, pag. 1149) e Manzoni (causa 112/76, Racc. 1977, pag. 1647), che qualora l'interpretazione d'una disposizione del diritto comunitario si risolva nel privare il lavoratore migrante dei diritti che gli spettano con riguardo alla sola legislazione nazionale, tale interpretazione non va accettata. Ciò vale per l'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), proposta dall'amministrazione francese, se ed in quanto essa abbia avuto come conseguenza la mancata tutela del lavoratore quanto all'assicurazione contro la disoccupazione.
paragrafo 10
Secondo le resistenti (UNEDIC e ASSEDIC) la prima questione pregiudiziale si articola in due punti: essa verte, in primo luogo, sul se l'Aubin avesse una scelta quanto al pretendere il versamento delle prestazioni di disoccupazione dagli enti previdenziali competenti del Belgio o della Francia; in secondo luogo, essa tende a stabilire quale dei due enti nazionali interessati fosse tenuto a versare le prestazioni per l'assicurazione contro la disoccupazione.
paragrafo 11
Sul primo punto, le resistenti osservano che i regolamenti del Consiglio nn. 1408/71 e 574/72, che coordinano fra l'altro i regimi d'indennizzo per la disoccupazione in seno alla CEE, designano l'ente nazionale tenuto alla prestazione in considerazione di elementi obiettivi di giudizio. Di conseguenza, l'Aubin non disponeva d'alcuna scelta quanto al regime (belga o francese) da applicarsi, dato che questo risulta dalle norme comunitarie di coordinamento.
paragrafo 12
Sul secondo punto, le resistenti sostengono che non occorre accertare i motivi per i quali l'Aubin non si è iscritto nelle liste di collocamento in Francia, essendo sufficiente constatare che egli si è messo a disposizione degli uffici di collocamento nel Belgio. Stando così le cose, la situazione dell'interessato rientra nei termini dell'art. 71 del regolamento n. 1408/71, in forza del quale l'ente nazionale tenuto alla prestazione è quello dello Stato in cui il lavoratore si iscrive nelle liste di collocamento, cioè nella fattispecie l'Office de l'emploi belga.
paragrafo 13
La Commissione, dopo aver ricordato i termini dell'art. 71 del regolamento n. 1408/71, sottolinea che lo scopo di questa disposizione, espressamente indicato nel nono punto del preambolo dello stesso regolamento, è quello di consentire ai lavoratori disoccupati di fruire delle prestazioni di disoccupazione alle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione. La normativa comunitaria contempla quindi la possibilità che un lavoratore fruisca del regime d'assicurazioni contro la disoccupazione nello Stato membro in cui risiede (causa 39/76, Mouthaan, Racc. 1976, pag. 1901).
paragrafo 14
Secondo la Commissione, tenuto conto dei termini dell'art. 71, occorre distinguere fra la situazione del lavoratore frontaliero (art. 71, n. 1, lett. a) e quella del lavoratore non frontaliero che nel suo ultimo periodo d'occupazione risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui esercitava la propria attività (art. 71, n. 1, lett. b).
paragrafo 15
Secondo la Commissione, nessun elemento del fascicolo consente di determinare con certezza se l'Aubin fosse o no un lavoratore frontaliero. Tuttavia, comunque stiano le cose, prescindendo dal se l'Aubin sia stato un lavoratore frontaliero — nel qual caso si sarebbero dovute applicare le disposizioni dell'art. 71, n. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71 — o, al contrario, un lavoratore non frontaliero soggetto alle disposizioni dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii) dello stesso regolamento, le prestazioni di disoccupazione dovute all'Aubin, che si era messo a disposizione degli uffici di collocamento nel Belgio dove risiedeva, erano, in forza di tali disposizioni, a carico degli uffici del lavoro belgi e, per la determinazione del diritto a tali prestazioni, le prestazioni corrisposte dall'Aubin in Francia dovevano equipararsi a prestazioni corrisposte nel Belgio.
paragrafo 16
Il Governo francese sottolinea in via preliminare che, in quanto il regolamento del Consiglio n. 1408/71 contiene disposizioni relative al divieto di cumulo delle prestazioni (art. 12), l'Aubin poteva esser pagato solo dallo Stato belga o dallo Stato francese.
paragrafo 17
L'art. 67 del regolamento n. 1408/71, dispone, al n. 3, che l'ultimo periodo di lavoro dev'essere stato compiuto secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni, cioè, in pratica, nel territorio dello Stato di residenza, che è lo Stato competente ad attribuire le prestazioni di disoccupazione completa
paragrafo 18
Il Governo francese osserva che l'art. 71, n. 1, fa eccezione a questa disposizione, a favore dei lavoratori frontalieri e di taluni lavoratori migranti. Tale norma, così come è stata interpretata dalla Corte nella sentenza Di Paolo (causa 76/76, Race. 1977, pag. 315, 3o punto del dispositivo), consente d'indennizzare i lavoratori rimasti disoccupati per i quali un'applicazione restrittiva dell'art. 67, n. 3, si sarebbe risolta in un rifiuto delle prestazioni. Il Governo francese sottolinea che le prestazioni francesi non vengono negate ad un lavoratore rimasto senza il lavoro ch'egli esercitava nel territorio di un altro Stato membro, qualora l'interessato stabilisca la propria residenza in Francia e si metta a disposizione degli uffici francesi di collocamento.
paragrafo 19
Il Governo francese osserva cionondimeno che gli uffici belgi non hanno interpretato l'art. 71 del regolamento n. 1408/71 in questo senso ed auspica che i criteri stabiliti dalla Corte nell'ambito della causa Di Paolo vengano generalizzati in modo da ammettere l'esistenza di un nesso tra lo Stato di occupazione e lo Stato di residenza.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione

paragrafo 1
Secondo il ricorrente, sig. Aubin, il principio dell'equivalenza delle condizioni cui è subordinato, nei vari Stati membri, il godimento dei diritti derivanti dal contratto di lavoro risulta necessariamente dal principio della libera circolazione dei lavoratori di cui agli artt. 48 e 51 del Trattato di Roma. Tenuto conto di tale principio, ad un lavoratore subordinato non potrebbe essere opposta, in uno Stato membro, la mancanza di un requisito stabilito dalla legislazione di tale Stato per la corresponsione di prestazioni derivanti dal contratto di lavoro, qualora, in buona fede, il lavoratore subordinato faccia valere il possesso d'un requisito pari o equivalente in un altro Stato membro.
paragrafo 2
Dalle osservazioni del ricorrente risulta che l'equivalenza delle condizioni consentiva di superare le incoerenze risultanti dall'applicazione delle diverse legislazioni nazionali, garantendo l'unità d'interpretazione e l'uniformità di applicazione dei principi del diritto comunitario. La norma dell'equivalenza delle condizioni è particolarmente adeguata per le questioni di forma, quali la condizione d'una iscrizione amministrativa o di una immatricolazione. Il requisito della «buona fede» aggiunto al gioco di questa norma, servirebbe ad evitare le iscrizioni fraudolente o le negligenze del lavoratore subordinato.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene che ciò che conta, per il diritto comunitario, non sono le condizioni formali dell'iscrizione o dell'affiliazione poste da uno Stato per l'ottenimento di un dato vantaggio, bensì unicamente le condizioni sostanziali, obiettive, cui è subordinata la corresponsione di tale vantaggio. La Corte si è pronunziata in questo senso nella sentenza Mouthaan (causa 36/76, Race. 1976, pag. 1901) dichiarando che «lo status di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 va considerato acquisito dal momento in cui il lavoratore soddisfa le condizioni materiali obiettivamente fissate dal regime previdenziale a lui applicabile, anche se le pratiche necessarie per l'iscrizione a detto regime non sono state espletate».
paragrafo 4
Il ricorrente conclude che la mancata iscrizione in uno Stato membro non osta al versamento delle prestazioni di disoccupazione, e ciò tanto più quando, come nella fattispecie, non vi è stata mancanza di iscrizione, ma iscrizione erronea, non imputabile all'interessato. La seconda questione va, pertanto, risolta affermativamente.
paragrafo 5
Egli sottolinea, inoltre, che il principio di equità, che figura nel novero dei diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico comunitario, imponeva che gli venissero versate le prestazioni dovutegli.
paragrafo 6
Le resistenti (l'UNEDIC e l'ASSEDIC) osservano che nessuna disposizione del regolamento del Consiglio n. 1408/71 — a parte l'art. 69 che non è in questione — dispone che l'iscrizione nelle liste di collocamento in uno Stato membro viene considerata valida per fruire delle prestazioni in forza delle norme vigenti in un altro Stato membro. I criteri di collegamento del lavoratore rimasto senza lavoro allo Stato in cui egli si è iscritto nelle liste di collocamento ed ove risiede sono stati stabiliti dal regolamento n. 1408/71. Adottare una tesi contraria significherebbe smantellare la sistematica del regime comuntario istituito dal Consiglio.
paragrafo 7
La Commissione sostiene che, se ed in quanto venga provato che le prestazioni di disoccupazione sono dovute dagli uffici del lavoro belgi, la seconda questione è priva di oggetto.
paragrafo 8
Ad ogni buon fine, la Commissione precisa che l'art. 86 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 (domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità ... di uno Stato membro diverso dallo Stato competente) non può esser d'alcun ausilio all'Aubin poiché tale disposizione non consente di ritenere che l'iscrizione nelle liste di collocamento nel Belgio sia sufficiente a rendere competenti gli uffici francesi, dal momento che nella fattispecie le prestazioni di disoccupazione sono a carico degli uffici belgi.
paragrafo 9
L'art. 86 mira a facilitare le pratiche amministrative del lavoratore migrante che non si sia rivolto all'ente dello Stato competente, bensì all'autorità corrispondente di un altro Stato membro. L'art. 86 dispone, in tal caso, la trasmissione delle domande fra gli uffici nazionali interessati (causa 40/70, Costers, Race. 1974, pag. 1325; causa 108/75, Balsamo, Race. 1976, pag. 378).
paragrafo 10
Secondo la Commissione, tale disposizione potrebbe, invece, essere fatta valere dal ricorrente, in primo luogo, nei confronti degli uffici francesi, perché questi trasmettano agli uffici belgi la domanda di prestazioni ch'egli aveva presentato (causa 143/79, Walsh, Race. 1980, pag. 1639) e, in secondo luogo, nei confronti degli uffici belgi perché gli stessi prendano in considerazione la suddetta domanda.
paragrafo 11
Il Governo francese propone alla Corte di statuire nel senso che, tenuto conto dei termini della normativa comunitaria, in particolare degli artt. 69 e 71 del regolamento n. 1408/71, l'iscrizione nelle liste di collocamento nello Stato che attribuisce e versa le prestazioni di disoccupazione è una conditio sine qua non dell'indennizzo.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 4 marzo 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 aprile 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza del 7 luglio 1981, pervenuta alla Corte il 3 agosto 1981, la Corte di Cassazione francese ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU 1971, n. L 149, pag. 2) ed in ispecie sull'interpretazione delle disposizioni di detto regolamento che riguardano la disoccupazione.
punto 2
Dette questioni sono insorte nell'ambito di una controversia tra il sig. Aubin e l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), nonché l'Association pour l'emploi dans les industries et le commerce (ASSEDIC) del dipartimento delle Yvelines.
punto 3
L'Aubin, cittadino francese, lavorava a Parigi per conto di una impresa belga. Nel settembre del 1970 il datore di lavoro gli proponeva un impiego a Bruxelles, proposta che l'interessato accettava trasferendosi nel Belgio con la famiglia. Nel dicembre del 1972 l'Aubin cambiava posto e tornava a lavorare in Francia, nei dintorni di Parigi, ma conservava la residenza nel Belgio.
punto 4
Licenziato per motivi economici il 25 febbraio 1975, l'Aubin, che aveva regolarmente versato i contributi previdenziali per la disoccupazione in Francia, s'informava, presso la Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre delle Yvelines, dei passi da compiere per far valere i suoi diritti. Con lettera 12 marzo 1975, l'ispettore del lavoro del dipartimento delle Yvelines rispondeva all'interessato che doveva chiedere l'iscrizione, come disoccupato, all'interessato che doveva chiedere l'iscrizione, come disoccupato, all'ufficio di collocamento del luogo di residenza, nel Belgio, e che l'indennità di disoccupazione gli sarebbe stata versata dall'ente belga, secondo le modalità stabilite dai regolamenti del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, e 21 marzo 1972, n. 574.
punto 5
Con atto 6 agosto 1975, l'Office national de l'emploi de Belgique informava l'Aubin che non poteva fruire dell'indennità di disoccupazione nel Belgio, in particolare per il fatto che, contrariamente a quanto prescrive il regio decreto belga 20 dicembre 1963 sull'occupazione e sulla disoccupazione, non comprovava di aver svolto attività subordinata nel Belgio per almeno un giorno nei diciotto mesi precedenti il licenziamento.
punto 6
Il 1o ottobre 1976, l'Aubin trovava di nuovo lavoro nei dintorni di Parigi e vi trasferiva la residenza.
punto 7
Con lettera del 14 maggio 1977, l'Aubin chiedeva il versamento dell'indennità di disoccupazione all'UNEDIC. Questo ente respingeva la domanda obiettando, in particolare, che il richiedente non era iscritto come disoccupato in Francia.
punto 8
L'Aubin citava in giudizio l'UNEDIC e l'ASSEDIC del dipartimento delle Yvelines, per il pagamento dell'indennità di disoccupazione spettantegli a norma delle leggi francesi, per il periodo 25 febbraio 1975 — 30 settembre 1976, nonché il risarcimento del danno. Con sentenza 1o giugno 1978, il Tribunal de grande instance di Parigi dichiarava irricevibile la domanda nei confronti dell'UNEDIC e respingeva quella nei confronti dell'ASSEDIC.
punto 9
L'interessato impugnava la sentenza, prima dinanzi alla Corte d'appello di Parigi e poi dinanzi alla Corte di cassazione, la quale ha chiesto alla Corte di giustizia: «1) Se un cittadino francese, il quale lavorava in Francia fino al licenziamento, non era ivi iscritto come disoccupato e risiedeva nel Belgio, dove aveva chiesto tale iscrizione, avesse diritto, secondo la normativa comunitaria, al versamento delle prestazioni di disoccupazione da parte dell'ente previdenziale competente dello Stato belga, ovvero potesse pretenderle anche dall'ente previdenziale dello Stato francese. 2) Se il fatto dell'iscrizione come disoccupato nel Belgio sia tale da far ritenere soddisfatta la condizione, posta dalla normativa francese, dell'iscrizione come tale, in Francia, presso l'Agence nationale pour l'emploi.»

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 10
A norma dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 «il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro».
punto 11
Questa disposizione di carattere generale, inclusa nel titolo II, «Determinazione della legislazione applicabile», nel regolamento n. 1408/71 si applica tuttavia solo qualora le disposizioni specifiche per le varie categorie di prestazioni, che costituiscono il titolo III dello stesso regolamento, non vi apportino deroghe.
punto 12
Questo avviene appunto per il capitolo 6, riguardante la disoccupazione, di detto titolo III, le cui disposizioni — come la Corte ha già affermato nella sentenza 15 dicembre 1976 (Bestuur der Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid cl L.J. Mouthaan, causa 39/76, Race. 1976, pag. 1901), per l'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), di detto capitolo 6 — mirano a garantire al lavoratore migrante il vantaggio delle prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli per la ricerca di una nuova occupazione.
punto 13
A questo scopo, il capitolo 6 comprende in particolare la sezione 3, la quale disciplina con un articolo unico, l'art. 71, l'ipotesi dei disoccupati che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
punto 14
A questo proposito, e prima di esaminare l'art. 71, cui si richiama nella motivazione la sentenza di rinvio della Corte di cassazione, va rilevato che, mentre la Corte di giustizia, nella sentenza 17 febbraio 1977 (Silvana Di Paolo, causa 76/76, Race. 1977, pag. 315) ha definito i criteri per l'interpretazione della nozione di residenza ai sensi dell'art. 71, n. 1, leu. b), ii), il giudice proponente ha dichiarato che il lavoratore del cui caso doveva conoscere risiedeva nel Belgio e non ha sottoposto alla Corte alcuna questione su cosa dovesse intendersi per residenza di un lavoratore migrante. Quindi la Corte deve considerare assodato che — per dirla con la Corte di cassazione — l'interessato «lavorava in Francia fino al licenziamento, ... non vi era iscritto come disoccupato e ... risiedeva nel Belgio, dove aveva chiesto tale iscrizione».
punto 15
L'art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71 comprende disposizioni distinte a seconda che il disoccupato sia un lavoratore frontaliero (leu. a) o un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero (leu. b). Spetta al giudice nazionale stabilire se l'interessato fosse, alla data determinante per la soluzione della lite principale, un lavoratore frontaliero ai sensi dell'art. 1, leu. b), dello stesso regolamento. Tuttavia, poiché la Corte di cassazione — nella motivazione della sentenza — ha menzionato entrambe le ipotesi, senza pronunciarsi sulla qualità di frontaliero dell'Aubin, è opportuno che la Corte — benché non risulti che l'interessato abbia sostenuto di essere un frontaliero — esamini la portata delle disposizioni relative ad entrambe le ipotesi.
punto 16
Quanto al lavoratore frontaliero, l'art. 71, n. 1, leu. a), dispone anzitutto (i) che «il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente», e in secondo luogo che (ii) «il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima».
punto 17
Dalla stessa lettera di questa disposizione risulta che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa — come pare fosse l'Aubin, poiché la Corte di Cassazione precisa che egli è stato licenziato in Francia per motivi economici nel marzo del 1975 — fruisce dell'indennità di disoccupazione secondo le leggi dello Stato membro in cui risiede.
punto 18
Per quel che riguarda il lavoratore che non è un frontaliero, l'art. 71, n. 1, leu. b), precisa: «i) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente; ii) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'art. 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell'art. 69, le prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.»
punto 19
Queste disposizioni offrono una scelta al lavoratore. Questi può optare per il regime delle prestazioni di disoccupazione dello Stato in cui è stato da ultimo occupato oppure chiedere le prestazioni dello Stato in cui risiede. La scelta va effettuata in particolare, anzi in modo esclusivo, nel caso del disoccupato totale che opti per le leggi dello Stato in cui risiede, mettendosi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato al quale viene chiesto il versamento delle prestazioni. In compenso, il lavoratore non può cumulare gli importi delle indennità di disoccupazione di due Stati né, dopo essersi posto unicamente a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede, può chiedere di fruire delle prestazioni di disoccupazione dello Stato della sua ultima occupazione. Come, su quest'ultimo punto, rileva la Corte nella sentenza 9 luglio 1975 (Gaetano d'Amico, causa 20/75, Racc. 1975, pag. 897), «il diritto alle prestazioni di disoccupazione presuppone che il disoccupato sia a disposizione dell'ufficio di collocamento presso il quale è iscritto, come si desume dal capitolo 6 del regolamento n. 1408/71, in particolare dagli artt. 69 e 71».
punto 20
Si deve dunque risolvere la prima questione sollevata dalla Corte di cassazione nel senso che il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, che lavorava in Francia fino al licenziamento, non era ivi iscritto come disoccupato e risiedeva nel Belgio, dove aveva chiesto tale iscrizione, può pretendere solo il versamento delle prestazioni di disoccupazione contemplate dalla normativa belga, indipendentemente dal fatto che sia un lavoratore frontaliero.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 21
Con la seconda questione, la Corte di Cassazione chiede alla Corte se l'iscrizione di un lavoratore migrante come disoccupato nel Belgio possa valere come iscrizione presso l'Agence nationale pour l'emploi francese, iscrizione che, secondo il diritto francese, costituisce il presupposto per il versamento delle indennità di disoccupazione in Francia.
punto 22
Come si è detto sopra, mettendosi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui risiede, e non di quelli dello Stato membro in cui lavorava prima di essere disoccupato, il lavoratore opta volontariamente per il regime delle prestazioni di disoccupazione dello Stato in cui risiede. Nessun principio, nessuna norma del diritto comunitario contrastano con questa affermazione né consentono, salva restando l'applicazione dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71, di equiparare l'iscrizione come disoccupato presso i competenti uffici belgi all'iscrizione come tale presso l'Agence nationale pour l'emploi francese.
punto 23
Benché l'art. 86, che figura fra le «disposizioni diverse» del regolamento n. 1408/71, equipari, in determinati casi, la presentazione di una domanda di prestazioni in un altro Stato membro alla presentazione che avrebbe dovuto farsi nello Stato membro competente, detto articolo 86, che mira a facilitare la circolazione dei lavoratori migranti ed a semplificare le loro pratiche amministrative, non può assolutamente venir applicato in un caso come quello prospettato dalla Corte di cassazione, in cui l'iscrizione come disoccupato non costituisce una semplice formalità amministrativa né si limita alla presentazione di un fascicolo destinato ad esser trasmesso, per esame e disbrigo della pratica, all'autorità competente di un altro Stato membro, ma ha l'effetto, in forza del diritto comunitario, di determinare lo Stato competente a corrispondere, secondo le proprie leggi, le prestazioni di disoccupazione.
punto 24
Si deve dunque risolvere la seconda questione sollevata dalla Corte di cassazione nel senso che nessuna disposizione di diritto comunitario consente di equiparare l'iscrizione del lavoratore migrante come disoccupato nel Belgio all'iscrizione come tale presso l'Agence nationale pour l'emploi francese.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 25
Le spese sostenute dal Governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alle Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla Corte di cassazione francese, con sentenza 7 luglio 1981, dichiara: 1o Il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, che lavorava in Francia fino al licenziamento, non era ivi iscritto come disoccupato e risiedeva nel Belgio, dove aveva chiesto tale iscrizione, può pretendere solo le prestazioni di disoccupazione contemplate dalla normativa belga, indipendentemente dal fatto che sia un lavoratore frontaliero. 2o Nessuna disposizione di diritto comunitario consente di equiparare l'iscrizione di un lavoratore migrante come disoccupato nel Belgio all'iscrizione come tale presso l'Agence nationale pour l'emploi francese.

Firme

Due Chloros Grévisse Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 maggio 1982. Il cancelliere P. Heim Il presidente della Seconda Sezione O. Due

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