Sez. 2 - , Sentenza n. 18565 del 26/07/2017 (Rv. 644987 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Cartelli pubblicitari ai margini delle strade - Installazione - Rinnovo dell'autorizzazione - Istituto del silenzio assenso ex art. 20 della l. n. 241 del 1990 - Operatività - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Le ragioni per le quali è esclusa l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso in ordine all’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, attinenti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità di persone e cose, sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l’ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti i presupposti che consentivano l’installazione dell’impianto pubblicitario.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20 com. 4, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)