Sez. 2, Sentenza n. 4869 del 01/03/2007 (Rv. 595082 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Istituto del silenzio assenso - Portata generale - Limiti - Fattispecie in tema di installazione di cartelloni pubblicitari.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
L'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica. Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1990 num. 241 art. 20, Cod. Strada art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)