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Sez. 3, Sentenza n. 5510 del 20/03/1997 Ud. (dep. 10/06/1997) Rv. 208455 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) | Dichiarazione di parziale illegittimità del comma secondo dell'art.1 Legge n.283 del 1962 - Necessità di avviso dell'inizio delle analisi alle persone interessate - Limitazione ai campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili - Ragione - Fattispecie: formaggio.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208455-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI)

In tema di analisi relative a campioni di alimenti e bevande, dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 26 settembre 1990, n.434, che ha dichiarato la parziale illegittimità del comma secondo dell'art.1 Legge 30 aprile 1962, n.283, il laboratorio che procede alla analisi deve dare avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché possano presenziare con l'assistenza di un tecnico alle operazioni stesse: ma ciò solo nel caso che l'analisi riguardi campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, per la ragione che solo in questi casi sussiste la fisica impossibilità di una reiterazione delle analisi, nell'ambito della quale possano esercitarsi le garanzie difensive spettanti all'interessato. (Nella specie, relativa a rigetto di motivo di ricorso con il quale si deduceva violazione di legge per il mancato avviso delle analisi di prima istanza, la S.C. ha osservato che il formaggio prelevato non era deteriorabile o comunque non era deteriorabile nel senso che, o tanto che, non fosse possibile l'analisi di revisione: questa infatti era stata eseguita con attendibilità scientifica - grazie al congelamento del prodotto prelevato - ed era stata preceduta dal doveroso avviso agli interessati).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)