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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5380 del 27/02/2020 (Rv. 656883 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Capacità della persona - Amministrazione di sostegno - Beneficiario - Impugnazione dei provvedimenti del giudice tutelare - Legittimazione processuale - Autorizzazione del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656883-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE

I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374 lett. 5, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/2004 num. 6 art. 4, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)