diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-02)

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Amministratore di sostegno - Natura - Potere di rappresentanza in giudizio - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669818-02

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE

L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.

Cod. Civ. art. 720 bis, Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)