Sez. 3, Sentenza n. 7109 del 09/04/2015 (Rv. 635108 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO | Sospensione del processo esecutivo - Provvedimento che comporti il venir meno della causa di sospensione - Istanza di revoca dello stesso - Rilevanza ai fini della non decorrenza del termine per la riassunzione del processo sospeso - Esclusione - Fattispecie in tema di sospensione di procedura esecutiva ordinaria, convertitasi in procedura esecutiva esattoriale, poi dichiarata estinta.
ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
Il termine per la riassunzione del processo esecutivo decorre dalla pronunzia del provvedimento che comporti il venir meno della causa di sospensione, sempre che lo stesso non sia stato impugnato, mentre è irrilevante che sia stata presentata istanza di revoca, che - al pari delle vicende impugnatorie ad essa relative - non preclude il decorso del termine ex art. 627 cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, con riferimento all'ipotesi di sospensione di una procedura esecutiva ordinaria, in ragione della sua conversione in procedura esattoriale, aveva individuato il "dies a quo", per la decorrenza del termine di riassunzione della prima, in quello della definitività dell'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione della seconda, negando, invece, rilievo sia all'istanza di revoca del provvedimento estintivo della procedura esattoriale, sia allo stesso "iter" delle impugnazioni proposte in relazione alla decisione intervenuta in merito a tale istanza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)