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Sez. 3, Sentenza n. 24447 del 21/11/2011 (Rv. 620501 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO | Processo esecutivo - Sospensione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Entro sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione - Immediata efficacia della sentenza di primo grado - Conseguenze - Insorgenza del potere di riassunzione - Dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620501-01

ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 cod. proc. civ. da parte dell'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 cod. proc. civ., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il "dies a quo" del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., nasce con la sua stessa pubblicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)