diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 4815 del 25/02/2008 (Rv. 602078 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Procedimento di opposizione - Potere del prefetto di delegare, "ex" art. 205, cod. strada, la tutela giudiziaria all'amministrazione destinataria dei proventi - Ambito della delega - Possibilità di partecipare al giudizio di opposizione - Sussistenza - Possibilità di proporre impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602078-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'art. 205, terzo comma, del codice della strada, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene l'organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analogamente alla delega contemplata dall'art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981) è esclusivamente la difesa dell'amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l'autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 205 com. 3, Cod. Strada art. 208, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)