Sez. L, Sentenza n. 6629 del 24/07/1996 (Rv. 498701 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio dell'autorità emittente l'ordinanza - ingiunzione - Dei funzionari delegati - Ammissibilità - Limiti - Ricorso per Cassazione - Rappresentanza dell'Avvocatura Generale - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La facoltà dell'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione di farsi rappresentare nel giudizio di opposizione davanti al Pretore, a norma dall'art. 23 comma quarto legge 24 novembre 1981 n.689, da funzionari appositamente delegati deve intendersi limitata al giudizio pretorile, riprendendo vigore nel giudizio di legittimità la regola generale stabilita dall'art. 9 legge 3 aprile 1979 n.103 secondo cui la rappresentanza e difesa delle Amministrazioni dello Stato è riservata all'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale deve essere notificato, a pena di inammissibilità, il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 144 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)