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Sez. 2, Sentenza n. 1564 del 13/02/1988 (Rv. 457625 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONI CONCERNENTI LA PREMESSA LOGICA DELLA DECISIONE - ESTENSIONE DEL GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457625-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - QUESTIONI CONCERNENTI LA PREMESSA LOGICA DELLA DECISIONE - ESTENSIONE DEL GIUDICATO.*

Quando due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio ha delle finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha annullato la decisione del giudice del merito che aveva escluso che il giudicato che aveva accolto la domanda di revindica e condannato il convenuto al rilascio dell'immobile non precludesse la proposizione da parte del secondo della domanda di accessione invertita ex art. 938 cod. civ. ancorché fondata su presupposti di fatto anteriori alla proposizione alla domanda di revindica e non dedotti nel relativo giudizio). (V 6991/86, mass n 449071).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)