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Sez. 2, Sentenza n. 6991 del 27/11/1986 (Rv. 449071 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - PROCEDIMENTI LOGICI ESSENZIALI ED INDEFETTIBILI DELLA DECISIONALE - (COSIDDETTO GIUDICATO IMPLICITO) - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449071-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - PROCEDIMENTI LOGICI ESSENZIALI ED INDEFETTIBILI DELLA DECISIONALE - (COSIDDETTO GIUDICATO IMPLICITO) - ESTENSIONE.*

L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di Azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Conf 4774/85, mass n 442179; (Conf 4276/85, mass n 441766; (Conf 6018/84, mass n 437687; (Conf 6400/79, mass n 403131; (Conf 5887/73, mass n 395704).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)