diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 22 giugno 1982, causa 220/81

Decisione
decisa il 1982-06-22
ECLI
ECLI:EU:C:1982:239

Epigrafe

Nel procedimento 220/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de première instance di Bruxelles in procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti a carico di Timothy Frederick Robertson e altri, domanda vertente sull'interpretazione degli artt.30-36 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans e U. Everling, giudici, avvocato generale: F. Capotorti cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

punto 1
L'art. 1 del regio decreto belga 28 novembre 1939, n. 80, che integra e modifica la legge 5 giugno 1868 relativa alla libera lavorazione dell'oro e dell'argento, recante istituzione della garanzia obbligatoria del titolo degli oggetti in metalli preziosi, confermato dalla legge 16 giugno 1947 e modificato dal decreto legge 28 febbraio 1947, recita: «I fabbricanti di manufatti d'oro, d'argento o di platino sono tenuti a garantire il titolo della lega usata mediante una doppia punzonatura. Una di tali punzonature costituisce il marchio di fabbrica, l'altra indica il titolo usato. ... Sono assimilati ai fabbricanti gl'importatori e commercianti di manufatti in metalli preziosi, per i manufatti da essi venduti e non punzonati ai sensi del presente decreto». L'art. 10 dispone che i manufatti d'oreficeria in metallo argentato, di cui trattasi nella fattispecie, «recheranno due punzonature, una delle quali costituita dal marchio di fabbrica, contemplato all'art. 1, l'altra recante un numero che indica la percentuale in grammi d'argento fino che ricopre il manufatto ...». L'art. 17 stabilisce sanzioni penali in caso di contravvenzioni alle disposizioni del decreto, lasciando tuttavia impregiudicata l'applicazione delle più gravi sanzioni sancite dal codice penale. Il suddetto regio decreto veniva integrato col decreto del Reggente 13 luglio 1948, il quale ne disciplina le modalità d'attuazione. Esso dispone fra l'altro, all'art. 7, che tanto il punzone costituente il marchio quanto il punzone recante il titolo o la percentuale di fino devono assumere una forma determinata (bariletto per il punzone costituente il marchio; rettangolo per il punzone recante il titolo); che la percentuale in grammi d'argento del rivestimento deve essere indicata in numeri arabi e che le indicazioni vanno fatte in senso longitudinale.
punto 2
Il rinvio pregiudiziale da parte del Tribunal de première instance di Bruxelles è stato effettuato nell'ambito di procedimenti penali promossi, in parte su denuncia di un'associazione per l'informazione e la difesa del consumatore (l'associazione senza scopo di lucro UFIDEC), a carico di importatori di manufatti in metallo argentato. Gli imputati, sigg. Robertson, Declercq, Konijn, Haas, Lambeets e Demeuldre-Coche, hanno venduto posate in metallo argentato, provenienti da altri Stati membri, la cui punzonatura non rispondeva ai requisiti posti dalla normativa belga. Nei loro confronti è stata quindi formulata una doppia imputazione, ossia: frode sulla qualità della cosa venduta, nella fattispecie in particolare per aver venduto posateria contenente una percentuale d'argento fino inferiore a quella indicata col punzone; per avere in particolare, come fabbricante di manufatti in oro, argento o platino, o importatore di detti manufatti, apposto o fatto apporre sulla posateria punzoni indicanti una percentuale d'argento fino superiore a quella effettiva, in contravvenzione agli artt. 1, 10 e 17 del regio decreto n. 80. Ritenendo che la propria pronunzia dipende dalla questione del se la normativa belga produca effetti equivalenti a restrizioni quantitative e che, pertanto, ai fini della sentenza è necessaria un'interpretazione degli artt. 30 e segg. del Trattato, il Tribunal de première instance di Bruxelles ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione: «Se gli artt. 30-36 del Trattato CEE vadano intesi nel senso ch'essi vietano, nel settore dei metalli preziosi, una normativa analoga a quella del regio decreto 28 novembre 1939, n. 80, che completa e modifica la legge del 5 giugno 1868, confermato dalla legge 16 giugno 1947 e modificato dal decreto legge 28 febbraio 1947, che determina, in base a procedimenti particolari, il titolo di una lega contenente argento fino e disciplina la forma e i dettagli dei punzoni che garantiscono il titolo così stabilito».
punto 3
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1981. Giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte gli imputati nella causa principale, sig. Declercq (con gli aw.ti G. Kirschen e Ph. Verheirstraeten, del foro di Bruxelles), sig. Konijn (con l'aw. J. Perlberger, del foro di Bruxelles), sig. Lambeets (con l'aw. Claude Andries, del foro di Bruxelles) e sig. Demeuldre-Coche (con l'aw. Jean-Pierre Clauwaert, del foro di Bruxelles); la parte civile nella causa principale, associazione senza scopo di lucro UFIDEC (con l'aw. Jean de Bock, del foro di Bruxelles); il Governo belgra (rappresentato dal sig. L. Janssen, direttore d'amministrazione, che agisce per il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente); il Governo britannico (rappresentato dal sig. R. N. Ricks, del Treasury Solicitor's Departement, in qualità di agente); la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Michel van Ackere, assistito dall'aw. Michel Waelbroeck). Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione ad illustrare per iscritto la normativa vigente negli altri Stati membri in materia di punzonatura dei manufatti in metalli preziosi ed in metallo argentato.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte

punto 1
Gli imputati nella causa principale, sigg. Leclerca, Konijn, Lambeets e Demeuldre-Coche, assumono che la normativa belga, che prescrive la doppia punzonatura, ha l'effetto di rendere impossibile, per un importatore o un fabbricante straniero, la distribuzione sul mercato belga dei metalli preziosi di fabbricazione straniera, a meno che non osservi, oltre la propia legislazione nazionale, la legislazione belga. L'importatore o il fabbricante straniero dovrebbe quindi predisporre tale doppia punzonatura ed offrire un prodotto rispondente, quanto al tenore in metalli preziosi, alla propria legislazione nazionale e nel contempo alla legislazione belga. Gl'imputati osservano in proposito che le norme vigenti nella Repubblica federale di Germania sono diverse da quelle belghe, in quanto contemplano un rapporto fra la percentuale di fino e la superficie coperta, ossia 90 grammi per una superficie di 24 dm2. La normativa di cui trattasi costituisce quindi un ostacolo tecnico alla libertà degli scambi intracomunitari, che il Consiglio si è prefisso di eliminare, in conformità al suo Programma generale del 28 maggio 1969 (GU C 76, pag. 1) ed alla sua risoluzione 17 dicembre 1973, concernente la politica industriale (GU C 117, pag. 1). La normativa belga va definita misura d'effetto equivalente, alla luce della giurisprudenza della Corte. Questa giurisprudenza riguarda tutti i provvedimenti che possono ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi fra Stati membri, senza che sia necessario rendere impossibile qualsiasi importazione. Il Konijn soggiunge che la normativa belga osta alle importazioni e alle esportazioni in quanto le rende più onerose o più difficili rispetto alla vendita dei prodotti nazionali. Di conseguenza, gli imputati nella causa principale propongono di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che una disciplina nazionale come il regio decreto n. 80 costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato, in quanto impone agli importatori formalità e controlli che hanno l'effetto di rendere impossibile o più difficile la vendita sul mercato nazionale dei prodotti ch'essi importano, favorendo quindi lo smercio dei prodotti nazionali.
punto 2
La parte civile nella causa principale, associazione senza scopo di lucro UFIDEC, precisa anzitutto che, contrariamente a quanto è detto nella questione sollevata, la presente causa non riguarda oggetti di argento fino, cioè d'argento massiccio, ma unicamente oggetti di metallo argentato, cioè di metallo comune ricoperto da un fine strato d'argento. Dopo aver passato in rassegna la normativa belga, l'UFIDEC rinvia ad una proposta di direttiva del 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manufatti in metalli preziosi, e rileva che, per contro, il metallo argentato non ha costituito oggetto di alcuna proposta di direttiva. L'UFIDEC passa poi in rassegna la giurisprudenza della Corte relativa alle misure di effetto equivalente a partire dalla sentenza 20 febbraio 1979 (causa 120/78, Rewe, Racc. 1979, pag. 649). Essa sostiene che, nel caso di specie, la normativa belga persegue uno scopo d'interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, ai sensi della sentenza Rewe, di cui sopra. Mirando a stroncare abusi che potrebbero risultare dal regime di libertà del titolo ed a reprimere più efficacemente eventuali frodi, tale normativa sta a garantire la lealtà dei negozi commerciali e nel contempo la difesa dei consumatori. Essa non persegue uno scopo protezionistico. Più particolarmente, il punzone che indica il tenore d'argento costituisce un dato informativo indispensabile per evitare che il consumatore sia tratto in inganno. Il punzone che costituisce il marchio di fabbrica consente invece l'autenticazione del manufatto e impegna la responsabilità del fabbricante. L'imposizione dell'obbligo di apporre punzoni sul prodotto stesso costituisce un provvedimento assolutamente necessario ed opportuno giacché il punzone è indistruttibile ed inseparabile dal prodotto e rappresenta, quindi, un mezzo d'identificazione indispensabile nelle operazioni commerciali. Viceversa, il rilascio di documenti informativi all'acquisto o una etichettatura amovibile non potrebbero offrire le stesse garanzie. L'UFIDEC sostiene quindi che la normativa di cui è causa persegue uno scopo legittimo di lealtà dei negozi commerciali e di difesa dei consumatori. Essa è giustificata, opportuna e proporzionata ai vantaggi che ne derivano, mentre gli obblighi ch'essa può eventualmente comportare non sono gravosi rispetto alla garanzia offerta. Dato che nessun altro Stato membro dispone di una normativa del genere, è agevole, per i fabbricanti e gli importatori, conformarsi alle norme del diritto belga. L'UFIDEC propone quindi che la Corte risolva la questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 30-36 del Trattato CEE vanno intesi nel senso ch'essi vietano, nel caso specifico del metallo argentato, una normativa analoga a quella del regio decreto n. 80, nella versione completata dal decreto del Reggente 13 luglio 1948, che determina, in base a procedimenti particolari, l'indicazione del peso d'argento fino che riveste un manufatto e disciplina la forma e i dettagli dei punzoni che garantiscono il peso così attestato.
punto 3
Secondo il Governo belga, la normativa di cui trattasi non costituisce una misura d'effetto equivalente, come definita nella sentenza 11 luglio 1974 (causa 8/74, Dassonville, Racc. 1974, pag. 837). Essa non pone ostacoli tecnici all'importazione dei prodotti in metalli preziosi provenienti da altri Stati membri, giacché ammette che gli oggetti provenienti dall'estero possano essere venduti nel Belgio qualora rechino le punzonature ufficiali obbligatorie del loro paese d'origine. Perciò, i prodotti fabbricati in un altro Stato membro, che prescriva un titolo di metallo prezioso inferiore a quello richiesto nel Belgio per l'applicazione dei punzoni ufficiali, possono circolare nel Belgio senza alcuna formalità. In subordine, il Governo belga sostiene che, anche ammettendo che la disciplina di cui è causa imponga talune restrizioni alla libera circolazione nell'ambito delle Comunità, queste sarebbero comunque conformi al diritto comunitario. Esse sarebbero necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori, ai sensi della sentenza Rewe (già menzionata). Come risulta dalla «Relazione del Re» del regio decreto n. 80, la normativa è stata adottata per dare «soddisfazione ai consumatori interessati e ai membri della corporazione degli orologiai, gioiellieri e orafi...». La normativa belga non crea nemmeno ostacoli per quanto riguarda la libera circolazione dei manufatti in metalli preziosi, privi delle punzonature ufficiali del paese di fabbricazione. Tali manufatti devono, certamente, essere punzonati dall'importatore in conformità alla legislazione belga. Trattasi, tuttavia, d'una normativa non discriminatoria, necessaria nel senso che i prodotti che non rispondono ai criteri fissati dal paese d'origine devono almeno rispondere ai criteri del paese di messa in vendita.
punto 4
Il Governo britannico osserva che non vigono nel Regno Unito norme analoghe a quelle belghe per quanto riguarda i metodi usati per calcolare la percentuale di fino nei prodotti o per quanto riguarda la titolazione degli oggetti in metallo argentato. Tuttavia, lo Hallmarking Act (legge sulla punzonatura) del 1973 dispone che la maggior parte degli altri articoli forniti nell'ambito di scambi o di negozi nel Regno Unito, e descritti come composti totalmente o parzialmente d'oro, d'argento o di platino, devono essere punzonati. Il Governo britannico esamina la recente giurisprudenza della Corte, relativa alle misure d'effetto equivalente, e in particolare la summenzionata sentenza Rewe. Esso sostiene, alla luce di tale sentenza, che l'obbligo di punzonatura, anche ammettendo ch'esso costituisca un ostacolo per la libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità, esula dall'applicazione dell'art. 30 del Trattato in quanto è necessario per rispondere ad esigenze imperative e attinenti alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. I metalli preziosi, cioè l'oro, l'agento e il platino, sono normalmente legati a un metallo base che li indurisce. Orbene, la vera proporzione di fino può esser provata solo mediante accertamenti tecnicamente complessi, cui la maggior parte dei consumatori e dei commercianti non è in grado di procedere. Perciò, i consumatori e i commercianti potrebbero facilmente andare incontro a frodi o contraffazioni, o esser vittime di malintesi per quanto riguarda la percentuale di fino, che determina in larga misura il valore degli articoli. È quindi importantissimo che i consumatori e i commercianti possano disporre di una precisa e incontestabile garanzia della percentuale di fino. La punzonatura obbligatoria per gli articoli composti, in tutto o in parte, di metallo prezioso offrirebbe quindi al consumatore una elevata protezione. Essa rappresenterebbe il mezzo più efficace per proteggere gl'interessi dei consumatori e dei commercianti onesti, sul mercato, e il procedimento più accettabile da parte del grande pubblico. La marcatura permanente sarebbe particolarmente auspicabile nel settore degli articoli in metalli preziosi, beni destinati a durare molto tempo e che passano spesso attraverso più proprietari. Mezzi alternativi meno durevoli, come la carta d'imballaggio o l'etichetta non basterebbero invece per offrire una garanzia permanente. Il Governo britannico conclude nel senso che, in mancanza di norme comunitarie in materia, è consentito agli Stati membri stabilire proprie norme in materia di punzonatura per gli articoli composti totalmente o in parte di metalli preziosi. Siffatte norme nazionali perseguono scopi che rispondono ai criteri stabiliti dalla recente giurisprudenza della Corte. D'interesse generale, e tali da prevalere sul principio della libera circolazione delle merci, esse non sarebbero vietate dall'art. 30 del Trattato, qualora vengano indiscriminatamente applicate sia ai prodotti indigeni sia a quelli importati.
punto 5
Secondo la Commissione, la questione pregiudiziale mira in sostanza ad accertare se una disposizione che va indistintamente applicata ai prodotti nazionali e a quelli importati e che determina, secondo criteri specifici e a pena di sanzioni penali, i modi di punzonatura dei metalli, sia compatibile con l'art. 30 del Trattato. Secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di misura d'effetto equivalente comprende qualsiasi normativa commerciale degli Stati membri atta ad ostacolare direttamente o indirettamente gli scambi intracomunitari. La Corte ha precisato che, in mancanza di normativa comune, spetta agli Stati membri disciplinare la produzione e il commercio dei prodotti. Per le normative nazionali che vanno indistintamente applicate ai prodotti nazionali e a quelli importati, la Corte ritiene che gli ostacoli per la circolazione intracomunitária vadano accettati qualora le relative prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. In proposito, la Commissione osserva che, per essere importato nel Belgio, un manufatto in metallo prezioso o in metallo argentato dovrebbe essere punzonato in conformità alle norme belghe nel paese di produzione — il che renderebbe necessaria una produzione speciale destinata al Belgio — ovvero esser punzonato dall'importatore — il che richiede, fra l'altro, che questi disponga del materiale necessario. La normativa belga ha pure l'effetto di ostacolare le importazioni parallele, dato che l'importatore parallelo non è generalmente in possesso d'un punzone e non dispone dell'attrezzatura necessaria per poter praticare la punzonatura in conformità alle norme belghe. Quest'ostacolo per le importazioni non può giustificarsi in base all'art. 36 del Trattato il quale, in forza della giurisprudenza della Corte, va interpretato in maniera restrittiva e non consente di estendere le eccezioni tassativamente previste ad altri casi. È tuttavia opportuno accertare in qual misura la normativa belga risponda alla necessità di tutelare la lealtà dei negozi commerciali e di difendere i consumatori. In proposito, la Commissione distingue fra il punzone recante il titolo o la percentuale in peso di fino e il punzone costituente il marchio. Per quanto riguarda il punzone recante il titolo o la percentuale di fino, la Commissione ritiene legittimo pretendere dal venditore d'un manufatto in metallo prezioso o in metallo argentato ch'egli informi gli acquirenti, con una punzonatura del genere, quanto al titolo della lega o alla percentuale in peso del fino che riveste il manufatto stesso. In considerazione del valore degli oggetti di cui trattasi, della loro durata media e dell'importanza che gli acquirenti attribuiscono alla conformità di tali oggetti alle dichiarate caratteristiche degli stessi, sembra che il sistema di punzonatura offra garanzie che non potrebbero raggiungersi con un semplice sistema d'etichettatura, di cartellini o di menzione sull'imballaggio esterno. Sarebbe pure legittimo prevedere, nel caso dei manufatti in metallo argentato, un determinato modo d'indicazione della percentuale in peso d'argento fino che riveste i manufatti (percentuale per manufatto o per dozzina). Ciò vale anche qualora un altro paese della Comunità adotti un diverso modo di calcolo, come nel caso della Germania, che prescrive l'indicazione del numero di grammi per unità di superficie di 24 dm2. Data la loro necessaria concisione, le menzioni che figurano nella punzonatura non hanno un contenuto informativo completo, ma si riferiscono sempre a un determinato sistema normativo. Perciò, il punzone apposto in un altro paese che prescrive un modo di calcolo diverso da quello contemplato dalla normativa belga non ha, stando ai termini della sentenza 16 dicembre 1980 (causa 27/80, Fietje, Racc. 1980, pag. 3839), «un contenuto informativo, quanto alla natura del prodotto, che comprenda almeno le stesse informazioni fornite dalla denominazione prescritta dalla normativa dello Stato importatore e sia altrettanto comprensibile per i consumatori di questo Stato». Per contro, è dubbio che uno Stato membro possa pretendere, per quanto riguarda i manufatti importati da altri Stati membri, che. le indicazioni relative al titolo del metallo usato o alla percentuale in grammi figurino in un punzone d'una determinata forma. Uno Stato membro non potrebbe nemmeno imporre l'obbligo di depositare il modello del punzone che reca il titolo e di servirsi solo d'un punzone conforme a tale modello. Per quanto riguarda il punzone constituente il marchio, la Commissione ritiene che le restrizioni previste dalla normativa in tale settore siano più difficili da giustificare di quelle relative al punzone recante il titolo. Benché gli Stati membri abbiano sempre il diritto di pretendere l'indicazione dell'identità del produttore mediante l'imposizione di un punzone di marchio, questa facoltà non potrebbe andare sino ad imporre, per i prodotti importati, l'uso d'una marcatura secondo un modello depositato nel Belgio. Una siffatta restrizione degli scambi non sarebbe giustificata da uno scopo d'interesse generale, atto a prevalere sulle esigenze poste dalle norme del Trattato. La Commissione propone quindi di risolvere come segue la questione sollevata: «Non rientra nella nozione di “misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione” di cui all'art. 30 del Trattato CEE la normativa d'uno Stato membro che dispone che i manufatti in metalli preziosi e in metallo argentato, tanto nazionali quanto importati da altri Stati membri, devono obbligatoriamente esser muniti di punzoni che consentano di identificarne il produttore e di determinare, a seconda dei casi, il titolo della lega o la percentuale in peso del fino che li riveste, riferendosi, eventualmente, a un determinato metodo di calcolo. Costituisce misura d'effetto equivalente vietata dal Trattato la normativa d'uno Stato membro che impone ai produttori di tali manufatti in altri Stati membri, o a coloro che importano tali manufatti da altri Stati membri, l'uso di punzoni di una specifica forma o corrispondenti a un modello previamente depositato, qualora l'applicazione di tale normativa costituisca un ostacolo per gli scambi intracomunitari e nel caso in cui un'adeguata informazione degli acquirenti, dei venditori e delle pubbliche autorità non risulti a sufficienza dalle punzonature che già figurano sui manufatti al momento della loro importazione».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Gl'imputati nella causa principale, rappresentati dall'avv. Ph. Verheirstraeten, del foro di Bruxelles, la parte civile nella causa principale, UFIDEC, rappresentata dall'aw. Jean de Bock, del foro di Bruxelles, il Governo britannico, rappresentato dal sig. D. Donaldson, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Michel van Ackere, assistito dall'aw. Michel Waelbroeck, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto a taluni quesiti posti dalla Corte all'udienza del 31 marzo 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 maggio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 26 aprile 1979, pervenuta alla Corte il 20 luglio 1981, il Tribunal de première instance di Bruxelles ha proposto, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 30-36 del Trattato CEE, al fine di valutare la compatibilità, con il diritto comunitario, della normativa belga relativa alla punzonatura degli oggetti di metallo argentato.
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di procedimenti penali instaurati contro importatori che avevano venduto posate di metallo argentato, provenienti da altri Stati membri, la cui punzonatura non rispondeva ai requisiti posti dalla normativa belga.
punto 3
In forza dell'art. 10 del regio decreto belga 28 novembre 1939, n. 80, che integra e modifica la legge 5 giugno 1868, relativa alla libera lavorazione dell'oro e dell'argento e recante istituzione della garanzia obbligatoria del titolo degli oggetti di metalli preziosi, modificato dal decreto legge 28 febbraio 1947, i manufatti d'oreficeria di metallo argentato devono recare due punzonature, una delle quali costituita dal marchio di fabbrica, l'altra recante un numero che indica la percentuale in grammi d'argento fino che ricopre il manufatto. Tale norme precisa tuttavia che sulle posate e sulla coltelleria da tavola va indicata la percentuale in grammi per dozzina. Il detto decreto dispone inoltre che i fabbricanti o gl'importatori di oggetti di metallo argentato sono tenuti a depositare previamente l'impronta del punzone col marchio utilizzato presso le autorità belghe competenti; il deposito dev'essere accompagnato da una cauzione se essi non hanno la cittadinanza belga.
punto 4
Il regio decreto n. 80 è stato integrato col decreto del Reggente 13 luglio 1948, il quale ne disciplina le modalità di attuazione. Quest'ultimo dispone all'art. 7, per quanto riguarda gli oggetti di metallo argentato, che tanto il punzone costituente il marchio quanto il punzone recante il titolo devono avere una forma determinata, cioè la forma di bariletto per il punzone costituente il marchio e la forma di rettangolo per il punzone recante il titolo, che la percentuale in grammi d'argento del rivestimento dev'essere indicata in numeri arabi e che le indicazioni vanno apposte in senso longitudinale. Non contemplando la normativa suddetta alcuna deroga per gli oggetti di metallo argentato di fabbricazione straniera, questi ultimi sono ammessi alla vendita in Belgio solo se punzonati allo stesso modo degli oggetti di metallo argentato di fabbricazione belga.
punto 5
Dall'esame comparativo delle normative degli Stati membri risulta che, mentre in tutti questi Stati la legge prescrive, in un modo o nell'altro, l'obbligo di punzonare gli oggetti di metallo prezioso (oro, argento o platino), la punzonatura obbligatoria degli oggetti di metallo argentato è contemplata solo in Belgio. La maggior parte degli altri Stati membri non hanno adottato norme specifiche per la punzonatura di tali oggetti. Tuttavia, in Germania, è vietata la punzonatura dei manufatti di metallo che rassomigli a oro o argento, di cui fanno parte gli oggetti di metallo argentato, salvo per quanto concerne le posate e gli utensili da tavola, i quali possono recare una punzonatura con un numero indicante la quantità di argento fino che li ricopre. In tal caso, secondo la prassi, la percentuale di argento fino è misurata in rapporto ad una superficie di 24 dm2.
punto 6
Ritenendo che la sua decisione dipenda dalla questione se la suddetta normativa belga sia compatibile con il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative enunciato negli artt. 30 e segg. del Trattato e che, pertanto, l'interpretazione di queste disposizioni gli sia necessaria per emettere la sua sentenza, il Tribunal de première instance di Bruxelles ha sollevato la seguente questione: «Se gli artt. 30-36 del Trattato CEE vadano intesi nel senso che essi vietano, nel settore dei metalli preziosi, una normativa analoga a quella del regio decreto 28 novembre 1939, n. 80, che completa e modifica la legge del 5 giugno 1868, confermato dalla legge 16 giugno 1947 e modificato dal decreto legge 28 febbraio 1947, che determina, in base a procedimenti particolari, il titolo di una lega contenente argento fino e disciplina la forma e i dettagli dei punzoni che garantiscono il titolo così stabilito».
punto 7
Dal fascicolo risulta che i procedimenti principali riguardano solo delle importazioni, da altri Stati membri, di oggetti di metallo argentato. Pertanto, la questione pregiudiziale può essere limitata al se gli artt. 30-36 del Trattato ostino a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale che vieta la messa in vendita degli oggetti di metallo argentato sprovvisti di punzonature rispondenti ai requisiti stabiliti dalla stessa normativa, ad oggetti di questo tipo importati da un altro Stato membro nel quale sono stati legittimamente messi in commercio.
punto 8
Tale questione può essere risolta solo in base all'art. 30 del Trattato, escludendo l'art. 36, dato che provvedimenti del genere di quelli contemplati dalla normativa di cui trattasi non rientrano nel campo di applicazione delle eccezioni tassativamente enumerate dall'art. 36.
punto 9
Ai termini dell'art. 30 del Trattato, sono vietate nel commercio fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, bisogna considerare come misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative qualunque normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Tuttavia, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, in primo luogo nella sentenza 20 febbraio 1979 (causa 120/78, Rewe, Racc. 1979, pag. 649), in mancanza di una normativa comune sul commercio dei prodotti di cui si tratta, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria che derivano da disparità fra le normative nazionali devono essere accettati qualora una tale normativa, che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, pòssa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, fra l'altro, alla difesa dei consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali.
punto 10
Relativamente a questi principi, bisogna constatare innanzitutto che una normativa nazionale come quella descritta dal giudice di rinvio, la quale ha l'effetto di vietare la messa in commercio degli oggetti di metallo argentato, importati da altri Stati membri, privi di punzonature rispondenti ai requisiti stabiliti dalla stessa normativa, costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri. Infatti, essa ha come conseguenza di esigere o la punzonatura all'atto della fabbricazione allorché si tratta di manufatti destinati al mercato belga, o la punzonatura da parte dell'importatore, in conformità alle norme del diritto belga, rendendo così lo smercio dei prodotti provenienti da altri Stati membri, ed in particolare le importazioni parallele, più difficili e più costosi.
punto 11
Tuttavia, bisogna riconoscere che l'obbligo, per il fabbricante o l'importatore, di apporre sugli oggetti di metallo argentato, che possono per loro natura essere confusi con oggetti di argento massiccio, punzonature speciali inamovibili e inseparabili dall'oggetto, che indicano la percentuale di argento fino che ricopre quest'ultimo nonché il fabbricante dello stesso, è in via di principio idoneo a garantire la tutela efficace dei consumatori ed a promuovere la lealtà dei negozi commerciali. Infatti, il punzone recante il titolo risponde a questo duplice scopo mettendo il consumatore in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso la natura e la qualità del prodotto e di distinguerlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso. Il punzone costituente il marchio, consente all'acquirente dell'oggetto di identificarne il fabbricante.
punto 12
Tuttavia, la necessità di tale tutela non esiste più quando siffatti oggetti siano importati da un altro Stato membro, nel quale siano stati legittimamente messi in commercio, e siano già punzonati conformemente alle norme ivi vigenti, a condizione, però, che le indicazioni fornite dalle punzonature prescritte da detto Stato, qualunque ne sia la forma, abbiano un contenuto informativo che comprenda informazioni equivalenti a quelle fornite dalle punzonature prescritte dallo Stato membro importatore e comprensibili per il consumatore di questo Stato.
punto 13
Spetta al giudice nazionale effettuare le valutazioni di fatto occorrenti per accertare l'esistenza di siffatta equivalenza.
punto 14
Bisogna dunque risolverla questione proposta dal Tribunal de première instance di Bruxelles nel senso che l'art. 30 del Trattato non osta a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale, che vieta la messa in vendita degli oggetti di metallo argentato privi di punzonatura rispondente ai requisiti stabiliti dalla stessa normativa, ad oggetti di questo genere importati da un altro Stato membro nel quale sono stati legittimamente messi in commercio, purché tali oggetti non siano stati sottoposti, in conformità alle norme dello Stato membro esportatore, ad una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello delle punzonature prescritte dalla normativa dello Stato membro importatore e comprensibile per il consumatore di questo Stato. Le valutazioni di fatto occorrenti per accertare l'esistenza di siffatta equivalenza devono essere effettuate dal giudice nazionale, tenuto conto degli elementi interpretativi specificati dalla Corte.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 15
Le spese sostenute dai Governi belga e britannico nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de première instance di Bruxelles con sentenza 26 aprile 1979, dichiara: 1o L'art. 30 del Trattato non osta a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale, che vieta la messa in vendita degli oggetti di metallo argentato privi di punzonatura rispondente ai requisiti stabiliti dalla stessa normativa, ad oggetti di questo genere importati da un altro Stato membro nel quale sono stati legittimamente messi in commercio, purché tali oggetti non siano stati sottoposti, in conformità alle norme dello Stato membro esportatore, ad una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello delle punzonature prescritte dalla normativa dello Stato membro importatore e comprensibile per il consumatore di questo Stato. 2° Le valutazioni di fatto occorrenti per accertare l'esistenza di siffatta equivalenza devono essere effettuate dal giudice nazionale, tenuto conto degli elementi interpretativi specificati dalla Corte. Mertens de Wilmars

Firme

Bosco Touffait Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Everling Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 giugno 1982. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze