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Sez. 2, Sentenza n. 29 del 14/01/1969 Ud. (dep. 31/05/1969) Rv. 111638 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -REIEZIONE DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1969-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111638-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -REIEZIONE DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - ESTREMI.*

La reiezione dell'istanza di rinnovazione del dibattimento puo ritenersi implicitamente motivata quando il giudice di appello da ragione degli elementi probatori acquisiti e del convincimento che in base ai medesimi si e formato sulla certa colpevolezza dell'imputato. (V.110334, 110240, 110292, 110324, 109893, anno 1969 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)