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Sez. 4, Sentenza n. 1679 del 19/12/1989 Ud. (dep. 08/02/1990) Rv. 183241 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - MOTIVAZIONE - È DOVUTA SOLO IN CASO DI ESPRESSA E MOTIVATA RICHIESTA.*
Stato
decisa il 1989-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183241-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - MOTIVAZIONE - È DOVUTA SOLO IN CASO DI ESPRESSA E MOTIVATA RICHIESTA.*

Nel giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 cod. pen., il giudice non è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata espressa motivata richiesta. (Conf mass n 119770).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)