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Sez. 5, Sentenza n. 76 del 20/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119770 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - MOTIVAZIONE - E DOVUTA SOLO IN CASO DI ESPRESSA RICHIESTA DA PARTE DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1971-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119770-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - MOTIVAZIONE - E DOVUTA SOLO IN CASO DI ESPRESSA RICHIESTA DA PARTE DELL'IMPUTATO.*

Il giudizio di comparazione ex art 69 cod pen e devoluto al potere discrezionale del giudice di merito. Il giudizio e globale ed il giudice non e tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata espressa motivata richiesta dell'imputato. (Conf 115935, anno 1970 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)