Sez. 5, Sentenza n. 76 del 20/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119770 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - MOTIVAZIONE - E DOVUTA SOLO IN CASO DI ESPRESSA RICHIESTA DA PARTE DELL'IMPUTATO.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - MOTIVAZIONE - E DOVUTA SOLO IN CASO DI ESPRESSA RICHIESTA DA PARTE DELL'IMPUTATO.*
Il giudizio di comparazione ex art 69 cod pen e devoluto al potere discrezionale del giudice di merito. Il giudizio e globale ed il giudice non e tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata espressa motivata richiesta dell'imputato. (Conf 115935, anno 1970 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)