diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20482 del 23/09/2009 (Rv. 610479 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | "Scientia decoctionis" - Nozione - Mera conoscibilità astratta alla stregua dell'ordinaria diligenza - Sufficienza - Esclusione - Conoscenza concreta - Necessità - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti - Colpevole ignoranza dello stato di insolvenza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610479-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, la sussistenza del requisito della "scientia decoctionis" non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza e, pur giovando al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive - tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto - la effettiva conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo della predetta azione, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza del requisito in esame, ritenendo che, dalla relazione degli amministratori e dal bilancio di una società posta in liquidazione coatta amministrativa e poi dichiarata insolvente, si potesse al più ricavare la notizia di uno stato di difficoltà, a fronte del quale, oltretutto, gli amministratori non avevano messo la società in liquidazione, ma avevano pareggiato la perdita con le riserve di apposito fondo e reclamato finanziamenti pubblici promessi, confidando, con tali risorse e l'aumento di capitale deliberato, nella prosecuzione dell'attività).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)