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Sez. 1, Sentenza n. 11289 del 28/08/2001 (Rv. 549092 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Stato di insolvenza del debitore - "Scientia decotionis" da parte del creditore - Mera conoscibilità astratta alla stregua dell'ordinaria diligenza - Sufficienza - Esclusione - Conoscenza concreta - Necessità - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549092-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, la sussistenza del requisito della "scientia decotionis" non può essere desunto dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza, e, pur giovando al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto, la effettiva conoscenza, da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo dell'azione revocatoria, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole. (Nella specie, alla stregua del principio riportato in massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che - chiamata a decidere sull'appello avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda di revocatoria fallimentare proposta dal commissario liquidatore di un istituto finanziario, il quale si era dapprima impegnato a trasferire ad una banca dieci milioni di azioni ordinarie di una società partecipata, garantendo le sue obbligazioni con la costituzione in pegno di due milioni di azioni, e poi, dopo circa un anno, aveva stipulato con detta banca il contratto definitivo - aveva escluso la sussistenza della "scientia decotionis" da parte della banca in base al rilievo che questa aveva acquistato, con notevole esborso, azioni rivelatesi prive di valore, avendo la società partecipata dall'istituto poi posto in liquidazione coatta amministrativa perduto il capitale sociale, e che tale circostanza induceva alla totale svalutazione di altri elementi, di per sè già ritenuti fragili dalla stessa Corte, ai fini dell'accertamento della consapevolezza del dissesto del venditore, quali i rapporti intrattenuti dalla banca con l'istituto finanziario, e la ispezione amministrativa straordinaria di una società controllata dall'istituto stesso).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)