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Sez. L, Sentenza n. 1646 del 09/03/1984 (Rv. 433720 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DOMANDA DI PROROGA DEL TRATTAMENTO ORDINARIO - RIGETTO PER ESAURIMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI DURATA DELL'INTEGRAZIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - NON IMPUTABILITÀ AL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433720-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DOMANDA DI PROROGA DEL TRATTAMENTO ORDINARIO - RIGETTO PER ESAURIMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI DURATA DELL'INTEGRAZIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - NON IMPUTABILITÀ AL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Nel caso in cui la domanda dell'imprenditore volta ad ottenere la proroga del trattamento ordinario a carico della C.i.G. non sia accolta, per esaurimento del periodo massimo di durata della integrazione salariale, la sospensione dell'attività dell'impresa (unilateralmente disposta dall'imprenditore) per il periodo ulteriore ed il conseguente mancato pagamento della retribuzione configurano un inadempimento del datore di lavoro, la cui non imputabilità deve essere provata da quest'ultimo, secondo la regola stabilita dall'art. 1218 cod. civ., senza che possa rilevare il fatto della presentazione della domanda e del relativo esito; pertanto, ove l'impossibilità temporanea di ricevere la prestazione lavorativa per causa non imputabile all'imprenditore non sia da questo dimostrata, rimane inalterato l'Obbligo dell'imprenditore stesso di erogare l'intera retribuzione, nonché di risarcire il danno per l'eventuale ritardo. (V 3144/82, mass n 421091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)