Sez. L, Sentenza n. 3144 del 22/05/1982 (Rv. 421091 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - NON IMPUTABILITÀ - ONERE DELLA PROVA RELATIVA - INCIDENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - NON IMPUTABILITÀ - ONERE DELLA PROVA RELATIVA - INCIDENZA.*
Nel caso di mancato accoglimento della domanda del datore di lavoro diretta al provvedimento di ammissione al meccanismo di pagamento della integrazione salariale, la sospensione temporanea dell'attività dell'imprenditore ed il conseguente mancato pagamento della retribuzione ai lavoratori per la durata di tale sospensione non dà luogo a responsabilità dell'imprenditore ex art. 7 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario), che concerne il caso di omissione o di tardività della domanda, ma configura una ipotesi di inadempimento del datore di lavoro, la cui non imputabilità deve essere provata dal datore di lavoro medesimo secondo la regola generale di cui all'art. 1218 cod. civ., senza che possa rilevare il fatto della presentazione della domanda ed il relativo esito. (V 798/82, mass n 418620; (V 6130/80, mass n 409878; (V 2702/64, mass nn 304052 e 304051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)