Sez. 2, Sentenza n. 25594 del 14/11/2013 (Rv. 628831 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Possesso ad usucapionem di un fondo - Procedimento di esproprio sopravvenuto - Effetti - Costituto possessorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In caso di espropriazione per pubblica utilità il trasferimento coattivo di un bene non integra necessariamente gli estremi del "constitutum possessorium", trasferendosi il diritto di proprietà in capo all'ente espropriante contro la volontà dell'espropriato/possessore, senza che nessun accordo intervenga fra questi e lo stesso espropriante, né in relazione alla proprietà né in relazione al possesso. Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell' "animus rem sibi habendi" in "animus detinendi" in capo al soggetto espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, ove ne ricorrano le condizioni, il compimento in suo favore dell'usucapione se alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell'espropriante, rimanendo del tutto irrilevante, a tale scopo, l'acquisita consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)