Sez. U - , Sentenza n. 651 del 12/01/2023 (Rv. 666632 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Disciplina previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 - Decreto di esproprio - Mancata immissione nel possesso - Espropriato che abbia continuato ad occupare il bene - Riacquisto della proprietà per usucapione - Esclusione - Fondamento - Atto di interversione del possesso - Necessità - Diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione
di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 23, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 24, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 25, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)