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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25083 del 08/10/2019 (Rv. 655407 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Processo tributario - Riunione formale di cause connesse - Autonomia dei giudizi riuniti - Conseguenze - Termini per l’impugnazione - Temperamento - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655407-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Nel contenzioso tributario, la riunione formale di più cause connesse, lasciando immutata la posizione delle parti in ciascuna di esse senza che le statuizioni riferite ad un processo si ripercuotano sull'altro, non altera l'autonomia delle relative domande e, quindi, delle relative decisioni, sicché ciascuna di esse è soggetta al rispettivo regime riguardo alle forme ed ai termini di impugnazione. Detto principio di autonomia dei giudizi è suscettibile di temperamento solo al fine di evitare un inutile aggravio degli oneri processuali e purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa. (Nella specie, relativa a due distinti avvisi di accertamento e rettifica, rispetto ad uno dei quali era decorso il termine semestrale per l'impugnazione, la S.C. ha accolto l'eccezione di inammissibilità ritenendo che l'invocata applicazione del più ampio termine previsto per l'altro ricorso avrebbe leso i diritti di difesa della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)