Sez. 2 - , Ordinanza n. 5434 del 26/02/2021 (Rv. 660783 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione di cause connesse - Posizione assunta dalle parti in ciascun giudizio - Autonomia dei giudizi - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (La S.C. ha confermato il principio in giudizio relativo a cause connesse e riunite, in una sola delle quali la convenuta aveva proposto, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., l'eccezione di decadenza del committente dalla possibilità di far valere i vizi o le difformità dell'opera).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1667 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)