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Sez. 1, Sentenza n. 17999 del 09/09/2005 (Rv. 584619 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto all'equa riparazione - Preliminare accertamento della durata ragionevole del processo presupposto - Necessità - Fattispecie in tema di procedura fallimentare.
Stato
decisa il 2005-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584619-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell'esistenza del danno e per l'eventuale liquidazione dell'indennizzo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato il decreto della corte di appello che, sulla domanda di equa riparazione proposta da un creditore ammesso al passivo di un fallimento, pur affermando che la procedura fallimentare aveva avuto una durata irragionevole e pur avendo liquidato, forfettariamente una somma a titolo di danno morale, non aveva, però, indicato precisamente la misura della durata della procedura eccedente il termine ragionevole).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)