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Sez. 1, Sentenza n. 7297 del 07/04/2005 (Rv. 580541 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Regola fissa di durata ragionevole del processo - Sussistenza - Esclusione - Desumibilità da analisi statistiche - Limiti - Riferimento alla singola vicenda processuale nelle sue specifiche caratteristiche - Necessità - Fondamento normativo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580541-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non esiste nell'ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo; nè tale regola è desumibile da dati medi ricavati da analisi statistiche, le quali possono concorrere a formare il convincimento del giudicante, ferma però restando l'inderogabile necessità, ai sensi dell'art. 2 della citata legge, di considerare ogni vicenda nelle sue specifiche caratteristiche, e quindi di tener conto della complessità del caso e del comportamento in concreto assunto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a contribuire alla definizione del procedimento. Pertanto, il giudice, investito della domanda di equa riparazione di cui alla citata legge n. 89, nell'accertare la violazione della durata ragionevole del processo, deve considerare tutte le circostanze della concreta vicenda processuale, ivi compreso il comportamento degli attori del processo, stabilendo, con riferimento al comportamento delle parti, quale sia stato il tempo che le stesse, con il loro comportamento, abbiano concorso a determinare nella durata che si assume eccessiva, e così detraendolo dal computo finale; e solo all'esito della determinazione della ingiustificata durata del procedimento il giudice può passare a liquidare l'indennizzo alla parte che abbia allegato di aver sofferto di tale irragionevole protrarsi della causa (In applicazione di tali principi, la Corte ha cassato il decreto del giudice di merito perchè, sebbene avesse riconosciuto che la durata del procedimento aveva ecceduto la misura ragionevole, esso non aveva quantificato la misura di tale eccedenza, necessaria per computare il danno non patrimoniale sofferto, altrimenti determinato senza alcun ancoraggio a parametri e misure temporali definite).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)