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Sez. L - , Ordinanza n. 29202 del 07/10/2022 (Rv. 665770 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Titolare dell’incarico di responsabile di dipartimento conferito da una ASL - Applicabilità del c.c.n.l. del 5.12.1996 per l’area della dirigenza sanitaria - Maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal c.c.n.l. per l’area della dirigenza medica e veterinaria - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665770-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il titolare dell'incarico di responsabile di dipartimento conferito da una ASL, al quale si applichi il c.c.n.l. del 5.12.1996 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'Allegato 6 del c.c.n.l. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, poiché il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in precedenza, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al datore pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, un generale divieto di commistione delle fonti collettive.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 49 com. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996, Contr. Coll. 05/12/1996 all. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)