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Sez. L - , Ordinanza n. 2718 del 05/02/2020 (Rv. 656918 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Principio di parità ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Riallineamento stipendiale - Distinzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656918-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in l. n. 359 del 1992, con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Contr. Coll. 05/10/2001 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)