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Sez. 5, Sentenza n. 40005 del 07/03/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 260303 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Condanna di primo grado - Omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena - Nullità - Esclusione - Integrazione della motivazione ad opera del giudice d'appello - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260303-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)