Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 09/01/2024 Ud. (dep. 07/03/2024) Rv. 286029-01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di condanna di primo grado - Lacunosa indicazione dei criteri di determinazione della pena - Nullità - Esclusione - Integrazione della motivazione ad opera del giudice d'appello - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità. (Fattispecie in cui il primo giudice non aveva esplicitato la pena base e l'entità della diminuzione su di essa operata per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)